PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Mandato amministrativo o politico). - 1. Il personale di cui al presente decreto, eletto a cariche amministrative o politiche, non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale è stato eletto per tutta la durata del mandato e deve essere trasferito nella sede più vicina, anche in soprannumero.
      2. Al termine del mandato, a domanda, il personale eletto a cariche amministrative o politiche deve essere nuovamente trasferito nella sede originaria di servizio, anche in soprannumero.
      3. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche è trasferito, a domanda, nella sede più vicina a quella di espletamento del mandato, per tutta la durata del mandato stesso. Tale periodo è valido ad ogni effetto quale periodo utile da computare per eventuali trasferimenti, a domanda, del personale.
      4. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato, con il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal presente comma, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato, con diritto, oltre che al trattamento economico ordinario, anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni e al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato e ai servizi di istituto effettivamente svolti.

 

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      5. I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato».

Art. 2.

      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale sono stati eletti, per tutta la durata del mandato».